Ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno

Assistiamo familiari e beneficiari nella predisposizione del ricorso, nel deposito presso il Tribunale competente e durante il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno
Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno

La nomina di un amministratore di sostegno avviene attraverso un ricorso presentato al Giudice Tutelare competente. La procedura è destinata a proteggere la persona che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere autonomamente ai propri interessi. Il ricorso rappresenta il momento più importante della procedura: non serve soltanto a chiedere la nomina dell’amministratore, ma consente di rappresentare al Giudice la situazione personale, familiare e patrimoniale del beneficiario e di individuare i poteri effettivamente necessari per la sua tutela. Il nostro Studio assiste familiari, beneficiari e altri soggetti legittimati nella valutazione del caso, nella redazione e nel deposito del ricorso, nell’udienza davanti al Giudice Tutelare e nelle successive attività necessarie all’avvio dell’amministrazione di sostegno.

Quando può essere richiesta l’amministrazione di sostegno

L’art. 404 del codice civile prevede la possibilità di nominare un amministratore di sostegno quando una persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, non è in grado, anche solo parzialmente o temporaneamente, di provvedere ai propri interessi. Non è pertanto necessario che il beneficiario sia totalmente incapace. L’amministrazione di sostegno è una misura flessibile, che deve essere costruita sulla situazione concreta della persona. Il beneficiario conserva infatti la capacità di agire per tutti gli atti che il decreto di nomina non riserva all’amministratore o non sottopone alla sua assistenza.

La misura può risultare necessaria, ad esempio, quando occorra:

  • gestire rapporti bancari e pagamenti;

  • riscuotere pensioni, indennità o altre somme;

  • amministrare immobili o altri beni;

  • seguire pratiche amministrative o previdenziali;

  • prestare assistenza nel compimento di determinati atti;

  • presentare dichiarazioni o istanze;

  • gestire successioni ed eredità;

  • vendere un immobile;

  • tutelare il beneficiario rispetto a decisioni patrimoniali che non sia più in grado di assumere autonomamente.

La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, perché i poteri dell’amministratore non sono uguali in tutte le procedure.

Chi può presentare il ricorso

Il ricorso può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche quando sia già interdetto o inabilitato, oltre che dai soggetti individuati dalla legge. Possono richiedere l’apertura dell’amministrazione di sostegno, tra gli altri:

  • il coniuge;

  • la persona stabilmente convivente;

  • i parenti entro il quarto grado;

  • gli affini entro il secondo grado;

  • il tutore o il curatore;

  • il Pubblico Ministero.

Anche i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, quando vengano a conoscenza di circostanze che rendano opportuna l’apertura della misura di protezione, devono attivarsi nei modi previsti dalla legge.

Cosa deve contenere il ricorso

Un ricorso efficace non dovrebbe limitarsi a descrivere una generica situazione di difficoltà. L’art. 407 c.c. richiede l’indicazione delle generalità del beneficiario, della sua dimora abituale, delle ragioni per le quali viene richiesta la nomina dell’amministratore di sostegno e, per quanto conosciuti, dei familiari e dei conviventi indicati dalla legge. Nella predisposizione del ricorso è però particolarmente importante ricostruire anche la situazione concreta del beneficiario.
Devono essere illustrati, quando rilevanti:

  • le condizioni personali e di salute;

  • il grado di autonomia residua;

  • le esigenze assistenziali;

  • la situazione familiare;

  • le entrate e il patrimonio;

  • i rapporti bancari;

  • gli immobili posseduti;

  • eventuali debiti o obbligazioni;

  • gli atti che devono essere compiuti nell’immediato;

  • le ragioni per le quali il beneficiario non riesce a provvedervi autonomamente.


È inoltre opportuno indicare con precisione quali poteri si chiede di attribuire all’amministratore. Una richiesta eccessivamente generica può infatti condurre a un decreto che non consente di compiere gli atti concretamente necessari oppure, al contrario, a limitazioni più ampie di quelle realmente utili alla protezione della persona.

È obbligatorio rivolgersi a un avvocato?

Per la presentazione del ricorso per amministrazione di sostegno l’assistenza di un avvocato non è, in via generale, obbligatoria. Ciò non significa però che ogni procedimento sia semplice.
L’assistenza legale può essere particolarmente utile quando vi siano:

  • patrimoni immobiliari o rapporti bancari complessi;

  • necessità di ottenere specifici poteri;

  • urgenze;

  • conflitti tra familiari;

  • opposizione del beneficiario o di altri soggetti;

  • necessità di vendere beni;

  • successioni in corso;

  • procedimenti giudiziari;

  • dubbi sulla persona da nominare;

  • esigenze di coordinamento con altre procedure.

L’obiettivo dell’assistenza legale non è semplicemente compilare un modulo, ma costruire una richiesta coerente con le effettive necessità del beneficiario.

Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno
Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno

Come si svolge la procedura

Il ricorso viene presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Dopo il deposito viene fissata l’udienza. Il Giudice Tutelare deve normalmente sentire personalmente la persona interessata e deve tener conto, compatibilmente con le sue esigenze di protezione, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Quando le condizioni della persona impediscono di recarsi in Tribunale, la situazione deve essere segnalata e documentata affinché possano essere adottate le modalità più appropriate per l’audizione. Il Giudice può assumere informazioni, acquisire documentazione, disporre accertamenti di natura medica e sentire i soggetti coinvolti nella vicenda. Al termine del procedimento provvede con decreto motivato.

Il decreto di nomina

Il decreto individua concretamente l’ambito dell’amministrazione di sostegno.
In particolare stabilisce:

  • chi viene nominato amministratore;

  • la durata dell’incarico;

  • gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario;

  • gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l’assistenza dell’amministratore;

  • gli eventuali limiti di spesa;

  • la periodicità con cui l’amministratore deve riferire al Giudice Tutelare.

Per questa ragione è importante che già nel ricorso vengano rappresentate correttamente tutte le necessità prevedibili.

Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno
Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno

Chi viene nominato amministratore di sostegno

La scelta deve essere effettuata esclusivamente nell’interesse del beneficiario. Il Giudice può nominare un familiare o altra persona ritenuta idonea e tiene conto, ove possibile, delle preferenze indicate dalla legge e delle eventuali designazioni effettuate dallo stesso interessato. Non esiste però un diritto automatico di un determinato familiare a essere nominato. In presenza di conflitti, interessi contrapposti o particolari esigenze di gestione, il Giudice può ritenere opportuno nominare un soggetto diverso dai familiari.

Amministratore di sostegno provvisorio e situazioni urgenti

Quando vi sia una situazione urgente, l’art. 405 c.c. consente al Giudice Tutelare di adottare provvedimenti immediati per la cura della persona o per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio. Può inoltre essere nominato un amministratore di sostegno provvisorio autorizzato al compimento di specifici atti. L’urgenza deve essere concretamente rappresentata e documentata nel ricorso. Può essere rilevante, ad esempio, quando sia necessario effettuare tempestivamente pagamenti indispensabili, gestire somme necessarie all’assistenza, adottare decisioni patrimoniali non differibili o evitare un pregiudizio al beneficiario.

Assistenza legale nella procedura di nomina

Lo Studio può assistere il cliente in tutte le fasi della procedura:

  • valutazione preliminare della situazione;

  • individuazione della misura più adeguata;

  • raccolta e verifica della documentazione;

  • redazione del ricorso;

  • individuazione dei poteri da richiedere;

  • deposito telematico;

  • gestione delle comunicazioni e delle notifiche;

  • assistenza all’udienza;

  • esame del decreto di nomina;

  • assistenza nelle successive istanze al Giudice Tutelare.

Lo Studio può inoltre occuparsi direttamente degli adempimenti telematici connessi alla procedura. L’assistenza può essere prestata per tutti i procedimenti davanti ad altri Tribunali italiani.

Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno
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Domande frequenti

Avvocato per ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno
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Quanto tempo occorre per ottenere la nomina?

L’art. 405 c.c. prevede che il Giudice Tutelare provveda entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. I tempi effettivi possono tuttavia dipendere dall’ufficio competente, dalla complessità del caso, dalla necessità di integrazioni e dalle attività di notifica. Generalmente le udienze vengono fissate entro 6-7 mesi, ma, ovviamente, dipende dal Tribunale competente.

Il beneficiario deve essere sentito dal Giudice?

L’audizione personale costituisce un momento centrale del procedimento. Se il beneficiario non può recarsi in Tribunale, è necessario rappresentare adeguatamente tale circostanza affinché il Giudice possa adottare le modalità ritenute appropriate, come, per esempio, effettuare un collegamento da remoto.

Tutti i familiari devono essere d’accordo?

Non è necessario che vi sia l’unanimità dei familiari. Eventuali contrasti devono però essere rappresentati al Giudice, che decide avendo come riferimento la protezione e l’interesse del beneficiario.

Si possono chiedere poteri urgenti?

Sì. In presenza dei presupposti è possibile richiedere provvedimenti provvisori e urgenti e, quando necessario, la nomina di un amministratore provvisorio.

Dopo la nomina l’amministratore può compiere qualsiasi atto?

No. I poteri dipendono dal decreto di nomina e dalla legge. Per determinati atti di straordinaria amministrazione può essere necessaria una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

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