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Domande Frequenti

Scopri le risposte alle domande comuni sulla procedura di amministrazione di sostegno e gestione del mandato.

F.A.Q.

  1. Cos'è l'amministrazione di sostegno?

    È una misura di protezione giuridica per persone maggiorenni che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

  2. Chi può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno?

    Persone maggiorenni con infermità o menomazioni che limitano la loro capacità di agire.

  3. Chi può presentare la richiesta di amministrazione di sostegno?

    Lo stesso beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore, il pubblico ministero e i servizi sociali.

  4. A chi si presenta la richiesta di amministrazione di sostegno?

    Al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza o domicilio della persona da proteggere.

  5. Qual è la documentazione necessaria per presentare la richiesta?

    Ricorso, certificato medico dettagliato, copia del documento d'identità del beneficiario e del ricorrente, stato di famiglia, eventuale documentazione medica pregressa e consistenza patrimoniale.

  6. Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?

    Assistere e rappresentare il beneficiario solo per gli atti specificamente indicati nel decreto di nomina, agendo nel suo esclusivo interesse e tenendo conto dei suoi bisogni e desideri.

  7. Come viene scelto l'amministratore di sostegno?

    Il Giudice Tutelare preferisce, se possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente, un genitore, un figlio o un fratello/sorella del beneficiario. Altrimenti, può nominare un estraneo idoneo.

  8. Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno?

    Sono definiti nel decreto di nomina e possono variare a seconda delle esigenze del beneficiario (es. gestione del patrimonio, decisioni sanitarie, cura della persona).

  9. Cosa non può fare l'amministratore di sostegno?

    Compiere atti per i quali il beneficiario conserva la piena capacità, agire in conflitto di interessi, e in generale, atti non autorizzati dal decreto o dalla legge.

  10. Quanto dura l'incarico di amministratore di sostegno?

    Può essere a tempo determinato o indeterminato, come stabilito nel decreto di nomina.

  11. L'amministratore di sostegno deve rendere conto del suo operato?

    Sì, periodicamente (solitamente annualmente) deve presentare un rendiconto al Giudice Tutelare.

  12. Come si può modificare o revocare l'amministrazione di sostegno?

    Su istanza del beneficiario, dell'amministratore, dei soggetti che possono presentare il ricorso iniziale, o d'ufficio, se cambiano le condizioni che l'hanno resa necessaria o se l'amministratore non svolge correttamente il suo incarico.

  13. Qual è la differenza tra la procedura per l'amministrazione di sostegno e la procedura per l'interdizione?

    La procedura per l'amministrazione di sostegno è un processo più agile e flessibile, mirato a fornire un aiuto personalizzato alla persona fragile solo per specifici atti indicati nel decreto del Giudice Tutelare. L'obiettivo primario è preservare il più possibile la capacità di agire del beneficiario. La richiesta viene presentata al Giudice Tutelare, che valuta la situazione e nomina un amministratore di sostegno.

    La procedura per l'interdizione, invece, è un procedimento più complesso e formale che porta a una pronuncia di totale incapacità di agire della persona, equiparandola a un minore. Viene avviata con un ricorso al Tribunale Ordinario, che nomina un giudice istruttore e può disporre perizie mediche. Se accoglie la domanda, il Tribunale dichiara l'interdizione e nomina un tutore che sostituisce completamente l'interdetto negli atti civili. L'interdizione è una misura più restrittiva e viene applicata solo in casi di gravissima e permanente infermità mentale che rende la persona totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.

  14. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno perde la capacità di agire?

    No, la conserva per tutti gli atti per i quali non è espressamente prevista l'assistenza o la rappresentanza dell'amministratore nel decreto di nomina.

  15. È possibile opporsi alla nomina di un amministratore di sostegno?

    Sì, i soggetti interessati possono presentare opposizione al Giudice Tutelare.

  16. Quali sono i costi vivi della procedura di amministrazione di sostegno?

    Sono previste delle spese di giustizia, ossia diritti di cancelleria, per l'importo di 27,00 €. La procedura è esente da contributo unificato.

  17. È previsto un compenso per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno?

    Sì, l'amministratore di sostegno ha diritto a un'indennità per l'attività svolta, il cui ammontare e le modalità di erogazione vengono stabiliti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina o con provvedimento successivo. Il Giudice valuta diversi fattori, tra cui la complessità dell'incarico, l'entità del patrimonio da amministrare e l'impegno profuso. In alcuni casi, ad esempio quando l'amministratore è un familiare stretto e vi è disponibilità economica limitata del beneficiario, il Giudice può decidere che l'incarico sia svolto a titolo gratuito. L'indennità è generalmente a carico del beneficiario.

  18. Quali sono i criteri principali che il Giudice Tutelare considera nella scelta dell'amministratore di sostegno?

    Il Giudice Tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, pone al primo posto l'interesse e il benessere del beneficiario. Considera prioritariamente la volontà del beneficiario stesso, se espressa e attuale. Valuta inoltre la disponibilità, l'idoneità e la capacità del potenziale amministratore di svolgere l'incarico in modo adeguato, tenendo conto dei legami affettivi, della prossimità geografica e della possibilità di agire nell'interesse del beneficiario senza conflitti. La scelta ricade preferibilmente su un membro della famiglia (coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli/sorelle) a meno che non sussistano ragioni contrarie all'interesse del beneficiario. In mancanza di familiari idonei, il Giudice può nominare un estraneo, come un professionista o un volontario di un'associazione.

  19. Cosa succede se il beneficiario dell'amministrazione di sostegno compie un atto senza l'assistenza o la rappresentanza necessaria?

    L'atto può essere annullato.

  20. È necessario avvalersi di un avvocato per presentare la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno?

    No, non è obbligatorio per legge avvalersi di un avvocato per presentare il ricorso al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno. Tuttavia, è fortemente consigliabile consultare un legale. Un avvocato può fornire assistenza nella preparazione accurata del ricorso, nella raccolta della documentazione necessaria, nell'esposizione dei fatti in modo giuridicamente corretto e nel comprendere al meglio la procedura e i propri diritti. La complessità della situazione personale e familiare può rendere l'assistenza di un avvocato particolarmente utile per tutelare al meglio gli interessi della persona da proteggere.