Autorizzazioni del Giudice Tutelare nell’amministrazione di sostegno

La nomina ad amministratore di sostegno non attribuisce automaticamente il potere di compiere qualsiasi atto nell’interesse del beneficiario.

I poteri dell’amministratore sono determinati dal decreto di nomina e, per numerosi atti di particolare rilevanza personale o patrimoniale, può essere necessario ottenere preventivamente una specifica autorizzazione del Giudice Tutelare. Prima di compiere un’operazione è quindi essenziale verificare sia il contenuto del decreto sia la disciplina prevista dal codice civile.

Lo Studio assiste amministratori di sostegno e familiari nella valutazione della necessità dell’autorizzazione, nella predisposizione dell’istanza, nella raccolta della documentazione e nel deposito nel fascicolo della procedura.

Autorizzazione del Giudice Tutelare per un atto dell’amministratore di sostegno
Autorizzazione del Giudice Tutelare per un atto dell’amministratore di sostegno

Quando è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare

L’art. 411 c.c. rende applicabili all’amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, diverse disposizioni previste in materia di tutela, comprese quelle relative agli atti che richiedono il preventivo controllo del Giudice Tutelare. A seguito della riforma Cartabia l’art. 374 c.c. concentra davanti al Giudice Tutelare le principali autorizzazioni per il compimento degli atti di maggiore rilevanza. Occorre inoltre considerare il decreto di nomina. Il Giudice può infatti stabilire specificamente quali atti l’amministratore possa compiere in rappresentanza del beneficiario, quali richiedano assistenza e quali ulteriori limiti debbano essere rispettati. Non è quindi corretto stabilire la necessità dell’autorizzazione sulla base della sola denominazione dell’atto: bisogna sempre esaminare anche il decreto applicabile al singolo beneficiario.

Quali atti possono richiedere l’autorizzazione

Tra gli atti per i quali può essere necessaria una preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare rientrano, in particolare:

· divisioni;

· compromessi e transazioni;

· locazioni immobiliari di particolare durata;

· promozione di nuovi giudizi;

· altri atti che eccedano i limiti stabiliti dal decreto di nomina.

· accettazione di determinate donazioni o legati;

· acquisto di beni;

· vendita di immobili o altri beni;

· riscossione di capitali;

· costituzione o cancellazione di ipoteche e pegni;

· assunzione di determinate obbligazioni;

· accettazione o rinuncia a eredità;

La necessità dell’autorizzazione e le modalità con cui l’atto potrà essere compiuto devono essere verificate caso per caso.

Autorizzazione alla vendita di un immobile

La vendita di un immobile appartenente, integralmente o in quota, al beneficiario è uno dei casi più frequenti. L’amministratore non può limitarsi a comunicare al Giudice la volontà di vendere. È necessario rappresentare perché l’operazione risponda all’interesse del beneficiario.
A seconda del caso può essere necessario documentare:

· la proprietà dell’immobile;

· la quota appartenente al beneficiario;

· il valore del bene;

· le condizioni dell’immobile;

· le ragioni della vendita;

· le esigenze economiche o assistenziali della persona;

· l’eventuale proposta di acquisto;

· la congruità del prezzo;

· la destinazione che verrà data alle somme ricavate.

Il Giudice può impartire prescrizioni sulle modalità della vendita e sull’impiego del ricavato. La predisposizione dell’istanza assume quindi particolare importanza soprattutto quando l’immobile rappresenti una parte rilevante del patrimonio del beneficiario.

Assistenza legale per la vendita di un immobile del beneficiario
Assistenza legale per la vendita di un immobile del beneficiario

Autorizzazioni relative a successioni ed eredità

L’apertura di una successione può rendere necessario scegliere se accettare l’eredità, accettarla nelle forme previste dalla legge oppure rinunciarvi.

La decisione deve essere assunta nell’interesse del beneficiario e può richiedere la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare.

Prima di presentare l’istanza è opportuno ricostruire almeno:

· il rapporto del beneficiario con il defunto;

· la consistenza conosciuta dell’asse ereditario;

· l’eventuale presenza di immobili;

· attività finanziarie;

· debiti ereditari;

· eventuali testamenti;

· possibili passività;

· la convenienza dell’operazione per il beneficiario.

Una rinuncia all’eredità o un’accettazione non possono essere valutate correttamente senza conoscere, per quanto possibile, la situazione patrimoniale della successione. Molti Tribunali mettono a disposizione modelli distinti per le richieste di autorizzazione relative all’accettazione dell’eredità e alla rinuncia.

Riscossione di capitali, investimenti e operazioni bancarie

Nel corso dell’amministrazione può essere necessario riscuotere somme, liquidare investimenti, modificare la destinazione di capitali o compiere operazioni bancarie che eccedono la normale gestione. Anche in questi casi occorre verificare preventivamente quali poteri risultano dal decreto di nomina e se l’operazione richieda un’autorizzazione specifica.

L’istanza deve indicare:

Cause, transazioni e accordi

Anche l’avvio di un nuovo giudizio nell’interesse del beneficiario può richiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

L’art. 374 c.c. contempla espressamente la promozione di giudizi, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa norma. La situazione deve tuttavia essere valutata alla luce del decreto di nomina e del tipo di attività processuale da svolgere. Diversa può essere, ad esempio, la posizione dell’amministratore che debba avviare un nuovo procedimento rispetto a quella di chi debba semplicemente resistere o proseguire un giudizio già pendente.
Anche transazioni, accordi e compromessi possono richiedere una preventiva autorizzazione.

In questi casi l’istanza dovrebbe consentire al Giudice di confrontare in modo chiaro i vantaggi dell’accordo con i rischi e i costi dell’alternativa.

· quale operazione si intende compiere;

· il suo valore economico;

· per quale ragione sia necessaria;

· quali benefici produca per il Beneficiario;

· l’eventuale destinazione delle somme.

Cosa deve contenere l’istanza di autorizzazione

Non esiste un’unica istanza adatta a qualsiasi atto. La richiesta deve essere costruita sulla specifica operazione che si intende compiere.

In generale è opportuno indicare:

· gli estremi della procedura;

· il decreto di nomina;

· i poteri attribuiti all’amministratore;

· l’atto per il quale viene richiesta l’autorizzazione;

· le ragioni della richiesta;

· l’interesse concreto del beneficiario;

· gli effetti economici dell’operazione;

· eventuali alternative;

· eventuali urgenze.

All’istanza devono essere allegati i documenti utili a consentire al Giudice di valutare la richiesta senza dover necessariamente chiedere successive integrazioni.

Come valuta il Giudice Tutelare

Il parametro fondamentale è l’interesse della persona beneficiaria. Il fatto che un atto sia desiderato dai familiari o sembri economicamente conveniente non è sufficiente se non viene dimostrato il vantaggio che ne deriva per il beneficiario.
Il Giudice può quindi:

· autorizzare l’atto;

· autorizzarlo imponendo determinate condizioni;

· chiedere integrazioni documentali;

· richiedere ulteriori informazioni;

· non autorizzarlo quando non lo ritenga conforme all’interesse del beneficiario.

Per questo una richiesta adeguatamente motivata deve mettere il Giudice nelle condizioni di comprendere non soltanto cosa si vuole fare, ma soprattutto perché quell’operazione sia utile alla persona protetta.

Compiere un atto eccedendo i poteri attribuiti dal decreto o senza rispettare le autorizzazioni previste dalla legge può avere conseguenze rilevanti. L’art. 412 c.c. disciplina infatti l’annullabilità degli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni di legge o in eccesso rispetto ai poteri conferiti dal Giudice. Quando vi sia un dubbio sulla possibilità di compiere autonomamente un atto, è quindi opportuno verificare preventivamente il decreto e la disciplina applicabile.

Assistenza nelle istanze al Giudice Tutelare

Lo Studio fornisce assistenza per la predisposizione delle istanze necessarie durante l’amministrazione di sostegno. Il supporto riguarda, tra l’altro, richieste relative a immobili, successioni, operazioni bancarie, transazioni, procedimenti giudiziari e altri atti di straordinaria amministrazione.

Per approfondire le altre fasi della procedura, consulta anche la pagina sul ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno e la guida al rendiconto dell’amministratore di sostegno.

Domande frequenti

L’amministratore può vendere un immobile senza autorizzazione?

In linea generale la vendita di un immobile richiede una preventiva valutazione e autorizzazione del Giudice Tutelare. Devono comunque essere esaminati il decreto di nomina e la situazione concreta.

Per rinunciare a un’eredità serve l’autorizzazione?

La rinuncia all’eredità rientra tra gli atti per i quali l’art. 374 c.c., applicabile nei limiti dell’art. 411 c.c., prevede il controllo del Giudice Tutelare.

Per avviare una causa serve sempre l’autorizzazione?

L’art. 374 c.c. comprende la promozione di giudizi, con alcune eccezioni. Occorre però verificare il decreto di nomina, la posizione del beneficiario e la concreta attività processuale da compiere.

Il Giudice può chiedere altri documenti?

Sì. Quando gli elementi forniti non sono sufficienti, il Giudice può richiedere integrazioni o ulteriori chiarimenti prima di pronunciarsi.

Quanto tempo occorre per ottenere l’autorizzazione?

Non esiste un tempo identico per ogni procedimento. Dipende dal Tribunale, dalla complessità della richiesta, dalla completezza della documentazione e dall’eventuale necessità di ulteriori accertamenti.

Devi chiedere un’autorizzazione al Giudice Tutelare?

Prima di compiere un atto che incide significativamente sul patrimonio o sugli interessi del beneficiario è importante verificare se il decreto di nomina e la legge richiedano una preventiva autorizzazione.

Lo Studio assiste amministratori di sostegno e familiari nella predisposizione e nel deposito delle istanze al Giudice Tutelare, a Roma e davanti agli altri Tribunali italiani.

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