Amministrazione di Sostegno

Presupposti, procedura di nomina, poteri e obblighi dell’amministratore di sostegno.

Cos’è l’amministrazione di sostegno

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione introdotta dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e disciplinata dagli articoli 404 e seguenti del Codice civile. È destinata alla persona che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La misura viene adattata alle effettive necessità del beneficiario e deve limitarne il meno possibile la capacità di agire. Il beneficiario conserva pertanto la propria autonomia per tutti gli atti che il decreto di nomina non riserva all’amministratore di sostegno.

Chi può richiedere la nomina

Il ricorso può essere presentato dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali che siano a conoscenza di una situazione tale da rendere opportuna l’apertura della procedura devono proporre il ricorso oppure informare il Pubblico Ministero.

Compiti e Responsabilità dell'Amministratore di Sostegno

I compiti e i poteri dell’amministratore di sostegno sono stabiliti dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina e variano in base alle condizioni e alle necessità del beneficiario.

Il decreto individua:

  • gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario;

  • gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l’assistenza dell’amministratore;

  • gli eventuali limiti di spesa;

  • la durata dell’incarico;

  • la periodicità con cui deve essere presentato il rendiconto.

In base al contenuto del decreto, l’amministratore può occuparsi della gestione dei conti correnti, della riscossione della pensione, del pagamento delle spese, dei rapporti contrattuali, della gestione dei beni e degli adempimenti amministrativi. Gli interventi relativi alla cura della persona e alle decisioni sanitarie devono sempre rispettare i poteri attribuiti dal decreto, la volontà del beneficiario e la disciplina sul consenso informato.

Quando è Necessario Nominare un Amministratore di Sostegno

La nomina può essere richiesta quando una persona non riesce, in tutto o in parte, a curare autonomamente i propri interessi personali o patrimoniali a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.

La misura può risultare necessaria, ad esempio, in presenza di:

  • patologie cognitive o degenerative;

  • disabilità fisiche o psichiche;

  • gravi malattie o conseguenze di traumi;

  • disturbi psichiatrici;

  • dipendenze da alcol, sostanze o gioco d’azzardo;

  • condizioni temporanee che impediscano alla persona di gestire i propri interessi.

L’età avanzata, da sola, non giustifica la nomina: deve essere accompagnata da una concreta impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Come avviene la nomina dell’amministratore di sostegno

La procedura si avvia mediante ricorso al Giudice Tutelare del Tribunale competente in base al luogo in cui il beneficiario vive abitualmente. Il ricorso deve descrivere le condizioni della persona, le ragioni della richiesta, le sue esigenze di protezione e gli atti per i quali si ritiene necessaria la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore. Il Giudice Tutelare ascolta personalmente il beneficiario, acquisisce le informazioni necessarie e può disporre accertamenti di natura medica o sociale. Al termine del procedimento emette un decreto motivato con il quale nomina l’amministratore e ne stabilisce compiti, poteri, limiti e durata. In presenza di situazioni urgenti, il Giudice può adottare provvedimenti provvisori nell’interesse della persona da proteggere.

Gestione dell’incarico e autorizzazioni

L’amministratore di sostegno deve operare esclusivamente entro i limiti stabiliti dal decreto di nomina e agire nell’interesse del beneficiario, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni e della sua volontà. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente riservati all’amministratore e può in ogni caso compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Per gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita di immobili, l’accettazione o la rinuncia a un’eredità, la stipulazione di mutui o altri atti patrimoniali rilevanti, può essere necessaria una preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare. In caso di contrasto con il beneficiario, conflitto di interessi o necessità di compiere un atto non previsto dal decreto, l’amministratore deve rivolgersi al Giudice Tutelare.

Rendiconto, modifica e revoca della misura

L’amministratore deve riferire periodicamente al Giudice Tutelare sulle condizioni personali e sociali del beneficiario e sulla gestione economica e patrimoniale svolta. Di regola, il rendiconto viene presentato annualmente e deve essere accompagnato dalla documentazione relativa alle entrate, alle spese e alle operazioni compiute nell’interesse del beneficiario. Il decreto può essere modificato quando cambiano le esigenze della persona, ampliando o riducendo i poteri dell’amministratore. La misura può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti o quando non risulta più idonea a garantire la protezione del beneficiario. L’amministratore può inoltre essere sostituito quando non svolge adeguatamente l’incarico, non rispetta gli obblighi imposti dal Giudice o si trova in una situazione di conflitto con gli interessi del beneficiario.

Assistenza a una persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno
Assistenza a una persona beneficiaria dell’amministrazione di sostegno

Via Flaminia n. 357 - Roma 00196

06 32110074

Contatti

f.gentili@fglex.com

Assistenza legale in materia di amministrazione di sostegno, con sede a Roma e operatività in tutta Italia.